Sulla rete si è diffusa la notizia secondo cui, a partire dal 3 novembre 2014, sul libretto degli autoveicoli dovranno essere
indicati i nomi, non solo del proprietario, ma pure dei conducenti che
potranno utilizzare l’auto. In caso di non rispetto della norma si va
incontro ad una sanzione di 705 euro. Tutto vero MA il provvedimento
NON RIGUARDA le auto prestate ai familiari. A chiarire i dubbi sulla
circolare del 10 luglio, attuativa dell’art. 94 4 bis del codice
della strada, ci pensa Maurizio Vitelli, il direttore generale della
Motorizzazione all’ANSA.
”E’ importante precisare – sottolinea
infatti il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli –
che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti
intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone
abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il
figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”. La norma
non si applica anche in caso di ”veicoli che rientrano nella fattispecie
dei fringe benefit o delle vetture di servizio”.
Tra le categorie
incluse, invece, ci sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in
comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti,
quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di
una pronuncia giudiziaria”. Tutti casi cioè, spiega Vitelli, ”in cui
era necessario individuare uno strumento che permettesse
l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura
circolante e di eventuali violazioni al codice della strada e connesse
sanzioni. Inoltre – precisa il direttore generale della Motorizzazione –
un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello
delle intestazioni fittizie”.
Quindi come ben si capisce, la CIRCOLARE va applicata laddove serva indentificare il soggetto che guidi veicoli a noleggio o comodato o come gli altri suddetti casi, per poter così imputare le sanzioni per le eventuali violazioni commesse durante la guida.