Eludere il pagamento del "gratta e sosta" non è così facile come appare dalla sentenza del giudice di pace di Bari. Sentenze così favorevoli ai trasgressori non sono così isolate (per esempio, ce ne sono state anche a Firenze), ma non si può contare di ottenerne una se si fa ricorso contro qualsiasi multa per mancato pagamento della sosta nelle strisce blu.
DIRETTIVA MANCANTE - Apparentemente, farla franca è un gioco da ragazzi: l'articolo 7, comma 1 lettera f del Codice della strada dà ai Comuni il potere di stabilire le tariffe e le condizioni della sosta a pagamento "in conformità alle direttive del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti". Siccome queste direttive non sono mai state emanate, secondo questi giudici tutti i provvedimenti comunali sarebbero fuorilegge. E sarebbe il bengodi.
MA NON NECESSARIA... - Ma in realtà le direttive non sono più necessarie, anzi il ministero oggi non può emanarle: il Codice le aveva previste nel 1992, mentre la riforma costituzionale del 2001 ha dato ai Comuni piena autonomia su come determinare le proprie entrate (tra cui sono compresi anche gli introiti dei parcheggi a pagamento). Non solo: le direttive, per loro natura, sono solo "atti propulsivi", cioè poco più di esortazioni a chi ne è destinatario e quindi non sono tanto importanti da bloccare l'applicazione di una cosa che la legge prevede, come fa appunto il Codice con la sosta a pagamento. Queste tesi sono contenute in un parere ministeriale che trovate in allegato qui in basso.
FUORI DALLA CARREGGIATA - Secondo la dottrina, l'espressione "fuori della carreggiata", utilizzata nella definizione di parcheggio, deve essere intesa nel senso che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, e non necessariamente fuori della sede stradale. Infatti, da una parte la carreggiata è definita dal n. 7 dell' art. 3 CDS come la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli", e quindi non comprende le eventuali aree destinate alla sosta collocate a lato della carreggiata, dall'altra lo stesso art. 7 comma 6 precisa che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate "comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Pertanto alcune false credenze costruite attorno a questa definizione vanno assolutamente cancellate.
L'unico aspetto che rende realmente illegali alcune strisce blu è la mancanza di parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze delle stesse. Così come alcune sentenze del Tar hanno più volte ribadito. In questo caso fare ricorso è assolutamente corretto.
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