L’art. 126 c. 11 cita “11. Chiunque guida con patente o
con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8,
10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 155 € a 624 €“
Dunque la sanzione per guida con CQC scaduta va da
€ 155 a € 624.
La normativa prevede anche il ritiro del
documento “scaduto” ma, se la CQC si ritira solo se materialmente detenuta, ossia se
esiste come documento distinto dalla patente, mentre se si tratta di unico
documento (patente/CQC) sul quale è apposto il codice 95 non si ritira
a meno che non sia scaduta anche la patente.
Attenzione! La
guida successiva all’avvenuto accertamento di patente o CQC scadute, ossia nel
caso di nuova violazione prima del rinnovo è punita ai sensi dell’art. 216
c. 6: il quale prevede una sanzione amministrativa da € 2034 a €
8136 e la sanzione accessoria e fermo del
veicolo per 3 mesi.
Fonte: www.tachconsulting.it
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