"Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114
Titolo 4 - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h; (4)
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali."
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