sabato 7 marzo 2020

Guida con la CQC scaduta. Cosa succede?


L’art. 126 c. 11 cita “11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 € a 624 €
Dunque la sanzione per guida con CQC scaduta va da € 155 a € 624.

La normativa prevede anche il ritiro del documento “scaduto” ma, se la CQC si ritira solo se materialmente detenuta, ossia se esiste come documento distinto dalla patente, mentre se si tratta di unico documento (patente/CQC) sul quale è apposto il codice 95 non si ritira a meno che non sia scaduta anche la patente.

Attenzione! La guida successiva all’avvenuto accertamento di patente o CQC scadute, ossia nel caso di nuova violazione prima del rinnovo è punita ai sensi dell’art. 216 c. 6: il quale prevede una sanzione amministrativa da € 2034 a € 8136  e la sanzione accessoria e fermo del veicolo per 3 mesi.
Fonte: www.tachconsulting.it